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Regione Lombardia

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Acconciatori

L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici e complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, prestazioni di manicure e pedicure, applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986 n.713.

La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della legge 17 agosto 2005 n.174. L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.

Requisiti

Requisiti soggettivi:

  • insussistenza di reati incidenti sulla moralità professionale;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • possesso della qualifica professionale di acconciatore rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato presso la Camera di Commercio di appartenenza ai sensi dell’articolo 13 della legge n.40/2007.

L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività.

Requisiti oggettivi:

L’attività di acconciatore può essere svolta presso apposita sede ovvero presso il domicilio dell’esercente. I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Prima della presentazione della S.C.I.A. occorre verificare la destinazione d’uso dei locali ed il possesso  del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007.

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Presentazione della domanda

Per aprire o modificare un'attività di acconciatore occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). La presentazione della S.C.I.A. consente di iniziare subito l’attività.

Per l'apertura, il trasferimento di sede e la modifica dell'attività è necessario presentare:

  1. il modello A;
  2. la scheda 3;
  3. la dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata;
  4. planimetria dei locali in scala 1:100;
  5. documentazione attestante la disponibilità dei locali.

Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore ed effettuare i seguenti versamenti:

  • € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;

Per comunicare un subentro o variazioni dell’attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare:

  1. il modello B;
  2. la scheda 3;
  3. la dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata;
  4. copia dell’atto o dichiarazione notarile relativa al trasferimento.

Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore ed effettuare i seguenti versamenti:

  • € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;

Per comunicare la cessazione dell’attività occorre presentare il modello B, nonché la fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore.

Modulistica

SCIA Modello A

SCIA Modello B

Scheda 3

Dichiarazione di Accettazione di Incarico

Procura Speciale

Riferimenti di legge

Legge 11 ottobre 1986 n.713 - Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

Legge 23 dicembre 1970 n.1142 - Modifiche alla legge 14 febbraio 1963 n. 161 concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Legge 17 agosto 2005 n.174 - Disciplina dell’attività di acconciatore.

Legge 2 aprile 2007 n.40 – art.10, comma 2 e art.13

D.lgs. 26 marzo 2010 n.59 – art.77.

Legge 8 agosto 1985 n. 443 – Legge - quadro per l’artigianato.