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Regione Lombardia

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Forme speciali di vendita

Si definiscono forme speciali di vendita:

  • la vendita di prodotti a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via;
  • la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, o per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione. La vendita mediante apparecchi automatici deve essere effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo. Per vendita per corrispondenza si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati;
  • la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori. La vendita presso il domicilio del consumatore è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta".

Requisiti

Requisiti soggettivi:

Vendita prodotti alimentari: per svolgere l'attività nel settore alimentare è necessario che siano soddisfatti specifici requisiti professionali e morali ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs.n.59/2010.

Vendita tramite televisione: l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa  in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività per agenzia d’affari.

Incaricati alla vendita: il venditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

Requisiti oggettivi:

  • I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
  • Prima della presentazione della SCIA occorre verificare la destinazione d’uso dei locali ed il possesso  del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007.

Presentazione della domanda

Per aprire, modificare o cessare un'attività  speciale di vendita occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento dell’attività è necessario presentare:

1.      il modello A;

2.      la scheda 1;

3.      la scheda 2 (per l’attestazione dei requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti alimentari, dei requisiti professionali);

4.      documentazione attestante la disponibilità dei locali.

Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo dei sottoscrittori della SCIA e della scheda 2 ed effettuare il seguente versamento :

  • € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;

 

Per comunicare il subentro e le variazioni dell’attività è necessario presentare:

1.      il modello B;

2.      la scheda 2 (per l’attestazione dei requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti alimentari, dei requisiti professionali).

Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo dei sottoscrittori della SCIA e della scheda 2 ed effettuare il seguente versamento :

  • € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;

Per comunicare la cessazione dell’attività è necessario presentare una SCIA modello B unitamente a fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore.


La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Modulistica

SCIA Modello A

SCIA Modello B

Scheda 1

Scheda 2

Riferimenti di legge

D.Lgs 26 marzo 2010 n.59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (artt. 66-68)

L.R. 2 febbraio 2010 n.6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

Note

Le installazioni e le cessazioni dei singoli apparecchi devono essere comunicate solamente all'ASL competente per territorio, in base al luogo di installazione, per i distributori di prodotti alimentari.  Nessun ulteriore adempimento è previsto per i distributori di prodotti non alimentari.