• Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica

Regione Lombardia

Provincia di Como

Home Ultime Notizie Home Commercio aree pubbliche

Commercio su Aree Pubbliche

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita al dettaglio di merci, alimentari e non alimentari, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private di cui il comune abbia la disponibilità.

La vendita su aree pubbliche può essere svolta in posteggi dati in concessione o in forma itinerante nelle aree comunali.

L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. competente per territorio.

Vendita cose usate

I commercianti ambulanti che intendono vendere cose usate devono presentare apposita Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA).

La vendita di cose usate di pregio comporta, inoltre, apposita iscrizione alla CCIAA.

Carta di esercizio e attestazione 

La legge regionale n.6/2010, al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, prevede due adempimenti a carico degli operatori ambulanti: la carta d'esercizio e l'attestazione.

La carta di esercizio  serve ad identificare gli operatori autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche sul territorio lombardo e non sostituisce i titoli autorizzativi che devono essere esibiti, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La carta di esercizio può essere compilata direttamente dall’operatore oppure dalle associazioni di categoria (a titolo gratuito anche per operatori non iscritti).

La carta di esercizio deve elencare tutte le autorizzazioni rilasciate solo dai comuni della Regione Lombardia e deve essere vidimata dai predetti Enti per attestare la veridicità dei dati contenuti (dovrà essere apposto il timbro, la data e la firma del responsabile).

Se la carta è stata compilata dalle associazioni di categoria,  la verifica della veridicità dei dati si intende già assolta.

Le autorizzazioni temporanee (quali, ad esempio, le fiere senza concessione decennale) non devono essere indicate sulla carta di esercizio.

In caso di società dovranno essere predisposte tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d’opera. Ogni socio dovrà possedere una copia del documento ed un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. Ciò vale anche nel caso in cui l’attività sia svolta da un lavoratore dipendente.

A partire dal 7 dicembre 2010 il mancato possesso della carta di esercizio é punito con sanzione amministrativa che varia da 500 a 3000 Euro.

Attestazione

L’attestazione è un documento che deve contenere la certificazione di assolvimento da parte dell’operatore degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assicurativi. Non può essere compilata direttamente dall’operatore, ma solo da uno dei Comuni ove l’esercente ambulante svolge l’attività o dalle associazioni di categoria (a titolo gratuito anche per operatori non iscritti).

L’attestazione è una sola e vale per tutti i comuni ove opera l’esercente ambulante.

L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.

Per il rilascio dell’autorizzazione, l’operatore deve produrre entro il 31 ottobre di ogni anno:

  • visura camerale (in data non anteriore a sei mesi dalla data di consegna);
  • attestazione di avvenuta trasmissione telematica del modello UNICO;
  • estratto situazione aziendale INPS o documento attestante iscrizione INPS;
  • documento attestante iscrizione INAIL.

Modulistica

Carta di esercizio

Riferimenti di legge

 

L.R. 2 febbraio 2010 n.6

DGR del 25 novembre 2009 n.10615

DGR del 13 gennaio 2010 n.11003