• Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica
  • Galleria Fotografica

Regione Lombardia

Provincia di Como

Home Ultime Notizie Home Vendite Straordinarie

Vendite Straordinarie

Le VENDITE STRAORDINARIE sono quelle di fine stagione, le vendite promozionali e le vendite di liquidazione.

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)

Questi tipi di vendite riguardano tutti i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, i prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano suscettibili di notevole deprezzamento.
Sono oggetto di vendite di fine stagione:

- i generi di vestiario e abbigliamento in genere;

- gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima

- le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio

- gli articoli sportivi

- gli articoli di elettronica

I saldi possono essere effettuati solo in 2 periodi dell'anno e non possono durare più di 60 giorni.

I saldi invernali hanno inizio il 6 gennaio.

I saldi estivi hanno inizio dal primo sabato del mese di luglio.

 

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita, per un periodo limitato di tempo.

In ciascun anno solare non possono essere effettuate più di 4 vendite promozionali e non possono essere effettuate per una durata continuativa superiore a 30 giorni.

Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della persona (ad eccezione dei prodotti di profumeria e cosmesi) non sono soggette a tali limitazioni. Le vendite promozionali dei prodotti soggetti a saldo non possono essere effettuate:

- nel periodo delle vendite di fine stagione;

- nei 30 giorni precedenti;

- dal 25 Novembre al 31 Dicembre.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

PRESENTARE COMUNICAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA VENDITA UNITAMENTE ALLA S.C.I.A.


Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;

c) trasferimento dell'azienda in altro locale;

d) trasformazione o rinnovo dei locali.

Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quelle per la trasformazione o rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio ed agosto, che però non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione, nonchè, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della vendita di liquidazione e comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.

La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria dei locali di vendita relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.

Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione d'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del Codice Civile.

Nel caso di vendite di liquidazione per i casi previsti alle lettere a) e b), il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

Nei casi previsti alle lettere a), b), c) le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di tredici settimane.

E' vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

Riferimenti di legge

D.P.R. 6 aprile 2001 n.218

L.R. 2 febbraio 2010 n.6 – capo secondo

Modulistica

Vendita Straordinaria di Liquidazione

SCIA Modello B

Note

In caso di vendita straordinaria di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, occorre presentare contestualmente anche apposita DIAP modello B.