Commercio all’Ingrosso
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane) o ad altri utilizzatori in grande (collegi, enti pubblici o privati, ospedali). Non sono commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali e professionali ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n.59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali e professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un'altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.
Requisiti oggettivi:
È necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro). I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Occorre, inoltre, verificare la destinazione d’uso dei locali ed il possesso del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007.
Presentazione della domanda
Per esercitare l'attività di commercio all'ingrosso occorre presentare la pratica presso la competente Camera di Commercio che provvede alla verifica dei requisiti morali e professionali.
Se l’attività di commercio all'ingrosso riguarda:
- il campo alimentare;
- i prodotti agricoli e zootecnici, i mangimi, i prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
- gli additivi e le premiscele destinate all'alimentazione animale
occorre, inoltre, presentare a questo SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie è necessario presentare:
1. modello A;
2. scheda 1;
3. scheda 2;
4. la documentazione relativa alla disponibilità dei locali;
5. planimetria in scala 1:100.
La scheda 2 deve essere compilata dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c. nonché dal possessore dei requisiti professionali.
Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo dei sottoscrittori della SCIA e della scheda 2 ed effettuare i seguenti versamenti:
- € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;
Per comunicare il subentro e le variazioni dell’attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare:
1. modello B;
2. scheda 2;
3. copia dell’atto notarile o certificazione notarile attestante il titolo al subingresso.
La scheda 2 deve essere compilata dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c. nonché dal possessore dei requisiti professionali.
Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo dei sottoscrittori della SCIA e della scheda 2 ed effettuare i seguenti versamenti:
- € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;
Per comunicare la cessazione dell’attività è necessario presentare il modello B unitamente a fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore.
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Modulistica
Riferimenti di legge
D.Lgs 31 marzo 1998 n.114
L.R. 2 febbraio 2007 n.1
L.R. 2 aprile 2007 n.8
Note
E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto ai sensi del D.Lgs n. 114/1998.
Le due attività devono essere svolte in locali separati, ad eccezione della vendita dei seguenti prodotti che può essere effettuata nello stesso locale:
- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami.










