Esercizi Pubblici
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, ovvero tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico appositamente attrezzati.
I pubblici esercizi hanno inoltre facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.
L'autorizzazione rilasciata per la somministrazione abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.
L'autorizzazione, per le nuove attività, deve essere attivata entro 2 anni dal suo rilascio. Può essere sospesa al massimo per 1 anno.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti dalla seguente e unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
La Giunta della Regione Lombardia (decreto del 17 maggio 2004, aggiornato e rivisto dal Decreto della Giunta Regionale n. 6495/2008) ha comunque previsto una classificazione più specifica ed esaustiva, che comprende le seguenti attività di somministrazione:
- ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili
- esercizi con cucina tipica lombarda
- tavole calde, self service, fast food e simili
- pizzerie e simili
- bar gastronomici e simili
- bar-caffè e simili
- bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili
- wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili
- disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili
- discoteche, sale da ballo, locali notturni
- stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione
- Le autorizzazioni devono essere esposte al pubblico, così come i seguenti cartelli obbligatori per legge:
- 1. tabella dei prezzi (per i ristoranti, tavole calde e pizzerie etc., c'è l'obbligo di esposizione anche all'esterno del locale o comunque leggibili all'esterno dell'esercizio). Qualora nell’ambito dell’esercizio sia effettuato il servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare la componente del servizio.
- 2. cartello degli orari prescelti (esposizione sia interna che esterna al locale);
- 3. tabella dei giochi proibiti.
- 4. cartello di divieto di fumo così come previsto dall’art. 51 della legge n.3/2003.
- 5. tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica di cui all’art.2 del D.M. 30/7/2008.
- In relazione alle modalità di misurazione dei locali, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:
- i servizi igienici per il pubblico ed il personale;
- i camerini;
- il guardaroba;
- gli spogliatoi per il personale;
- la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- il locale dispensa;
- il locale preparazione alimenti;
- gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- locali filtranti e separanti in genere.
Non fa parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli articoli 65 e 66 della L.R. n.6 del 02/02/2010 come modificati dall'art.23 della L.R. n.3 del 21/02/2011.
È possibile nominare un delegato alla somministrazione anche se il richiedente è persona fisica.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
Requisiti oggettivi:
E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro). I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia. Devono essere, inoltre, conformi ai criteri stabiliti con D.M. n.564/1998 (requisiti per la sorvegli abilità dei locali).
Occorre verificare la destinazione d’uso dei locali ed il possesso del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007
Presentazione della domanda
L'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, esecutiva trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione mentre il trasferimento di gestione o di titolarità sono soggetti a SCIA ad efficacia immediata.
La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.
Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564;
- la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico;
- la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 11;
- la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- fotocopia del documento identificativo del richiedente;
- ricevuta di versamento di € 60,00 a favore del Comune di Carimate con causale “diritti di segreteria” – c.c.p. n.13262225.
La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) può essere presentata anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.
Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
Inoltre, per iniziare, modificare, cessare un'attività occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) completa della necessaria documentazione.
A. Per l'apertura dell’attività è necessario presentare:
1. il modello A;
2. la scheda 1;
3. la scheda 2;
4. la scheda 5;
5. la documentazione relativa alla disponibilità dei locali;
6. una planimetria in scala 1:100;
7. una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico.
La scheda 2 deve essere compilata anche da parte del possessore dei requisiti professionali.
B. Per cambiare il ciclo tecnologico (si intende la modifica del tipo di attività di somministrazione svolta) è sufficiente presentare:
1. il modello A;
2. una planimetria in scala 1:100;
3. una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico.
C. Per modificare locali/impianti è sufficiente presentare:
1. il modello A;
2. una planimetria in scala 1:100;
3. una relazione tecnica contenente la descrizione dell’intervento effettuato.
D. Per comunicare il subentro e le variazioni dell’attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare:
1. il modello B;
2. la scheda 2;
3. copia dell’atto notarile o certificazione notarile attestante il titolo al subingresso.
La scheda 2 deve essere compilata anche da parte del possessore dei requisiti professionali.
E. In caso di subingresso "mortis causa": se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la SCIA modello "B" con riserva di dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione ed allegando la seguente documentazione:
1. certificato di morte;
2. autocertificazione relativa agli eredi.
F. In caso di Sospensione/riattivazione: la sospensione dell’attività superiore a 30 giorni deve essere comunicata al SUAP e può durare al massimo per un anno. Al termine del periodo di sospensione, comunicare la riattivazione dell'attività. Entrambe le comunicazioni devono essere inoltrate con SCIA Modello B.
G. Per comunicare la cessazione dell’attività è necessario presentare la SCIA utilizzando il modello B e restituire l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.
Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo dei sottoscrittori della SCIA e della scheda 2 ed effettuare il seguente versamento:
- € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;
La presentazione della SCIA consente di iniziare/cessare subito l’attività.
Modulistica
Riferimenti di legge
L.R. n.6 del 02/02/2010 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
L.R. 2 febbraio 2007 n.1 – “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”
L.R. 2 aprile 2007 n.8 – “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato”
Legge 26 ottobre 1995 n.447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
L.R. 10 agosto 2001 n.13 - "Norme in materia di inquinamento acustico".
D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII/8313 - "Legge n. 447/1995 Legge Quadro sull'inquinamento acustico e Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico".
D.M. 17 dicembre 1992 n.564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
D.G.R. 1 dicembre 2010 n. IX/887 - Approvazione degli standard professionali e formativi delle figure abilitanti nel settore commercio e definizione delle modalità di organizzazione connesse all’avvio e allo svolgimento dei percorsi da parte delle Camere di Commercio
Legge 29 luglio 2010 n.120 - “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
Titoli validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande - circolare n.3642 del Ministero dello Sviluppo Economico
Elenco diplomi di scuola superiore o di laurea abilitanti alla vendita dei prodotti alimentari ed alla somministrazione di alimenti e bevande
Note
Ai sensi dell’art.689 del codice penale è vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di anni 16, a persone che appaiono affette da malattie di mente ed a persone che si trovino in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altra infermità.
Dal 13 novembre 2010 è scattato l'obbligo per tutti i titolari e i gestori di pubblici esercizi, che proseguono l'attività oltre le ore 24, di tenere a disposizione dei clienti apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico.










