Noleggio di veicoli senza conducente
L’attività di noleggio di veicoli senza conducente è effettuata a favore di utenza privata dietro corrispettivo.
Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n.773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi:
Occorre la disponibilità dei locali dove si intende svolgere l’attività.
Il libretto di circolazione dei veicoli deve riportare la dizione “locazione senza conducente” ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.Lgs n. 285/1992 e dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 481/2001.
Presentazione della domanda
Per aprire o modificare un’attività di noleggio senza conducente occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Alla SCIA deve essere allegata fotocopia del documento identificativo del segnalatore.
Modulistica
S.C.I.A PER AGGIUNTA/MODIFICA VEICOLI
Autocertificazione requisiti morali
Riferimenti di legge
D.P.R. 19 dicembre n.2001 n.481 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente
D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 - Nuovo codice della strada (art. 84)
Note
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.










